Deducibilità costi auto 2021
Deducibilità costi auto 2021
Sei un professionista o titolare di p.iva e hai bisogno di conoscere le regole per la detrazione Iva 2021 per le automobili?
Allora, prima di tutto è doveroso fare una distinzione tra veicoli.
I veicoli aziendali si dividono in due categorie:
Veicoli a deducibilità integrale che comprendono: veicoli strumentali all’attività d’impresa, veicoli adibiti ad uso pubblico (taxi) e veicoli strumentali per natura (autocarro).
Veicoli a deducibilità limitata che, invece, includono: veicoli aziendali, veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio e veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
Deducibilità costi auto
Le regole di deducibilità dei costi auto per imprese e professionisti variano quindi sia in funzione del tipo di veicolo sia del suo utilizzo per l’esercizio dell’attività (art. 164 TUIR).
La Legge di stabilità 2017 ha apportato delle modifiche ai veicoli noleggio a lungo termine, con l’obiettivo di estendere anche a questo settore il trattamento di favore di cui già beneficiano questi contribuenti per l’acquisto delle auto.
Per i veicoli non esclusivamente strumentali (a deducibilità limitata, secondo l’articolo 164 comma 1 lettera b), esiste un doppio limite di deducibilità:
- un limite di deducibilità percentuale (20% in generale e 80% per agenti e rappresentanti),
- e un limite al valore fiscalmente riconosciuto
Per la manutenzione e servizi vale la detrazione?
Vale, anche perché l’iva inerente le prestazioni di servizi per i veicoli, la loro custodia, la manutenzione e riparazione, il transito stradale e l’acquisto di carburanti e lubrificanti, è consentita in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione del veicolo.
La percentuale di detraibilità è forfetaria, cioè non è permesso dimostrare una quota di utilizzo effettivo più alta al fine di avvantaggiarsi di una percentuale superiore.
Quali veicoli sono esclusi?
Dal 2018, per quanto riguarda l’esclusione delle auto dal super ammortamento, sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti per:
- veicoli a deducibilità limitata di cui ex art. 164, comma 1, lett. b), TUIR
- veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis)
- veicoli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico di cui alla lett. a).